Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dall'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge, integrante con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali  modifiche  sono  riportate sul terminale tra i segni (( ...
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  del  5 agosto 2005 si procedera' alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
    Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo

  1.  All'articolo  18-bis  della  legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
((  «1-bis.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
responsabili  di  livello  almeno  provinciale degli uffici o reparti
della  Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo
svolgimento  di  indagini  in  materia  di  terrorismo,  nonche' agli
ufficiali  di  polizia  giudiziaria  designati  dai  responsabili  di
livello   centrale   e,   limitatamente   agli  aspetti  connessi  al
finanziamento  del  terrorismo,  a  quelli del Corpo della guardia di
finanza,  designati  dal responsabile di livello centrale, al fine di
acquisire  dai  detenuti  o dagli internati informazioni utili per la
prevenzione  e  repressione  dei  delitti  commessi  per finalita' di
terrorismo,   anche   internazionale,   o  di  eversione  dell'ordine
democratico»; ))
    b) al  comma  2, le parole: «Al personale di polizia indicato nel
comma  1»  sono  sostituite  dalle seguenti: «Al personale di polizia
indicato nei commi 1 e 1-bis».